Quando si parla di credito d’imposta ZES Unica 2026, l’attenzione degli imprenditori si concentra normalmente sui requisiti dell’investimento, sulle spese agevolabili e sulle percentuali di beneficio ottenibili.
Esiste però un aspetto documentale spesso sottovalutato che potrebbe assumere rilevanza in sede di controllo: la descrizione riportata nelle fatture.
Una fattura apparentemente corretta sotto il profilo commerciale potrebbe infatti non essere sufficientemente dettagliata per consentire all’Amministrazione finanziaria di identificare con precisione il bene acquistato o la prestazione ricevuta.
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Il richiamo al contratto non sostituisce la descrizione dell’operazione
La Corte di Cassazione è recentemente tornata sul tema delle fatture con descrizioni generiche, confermando un orientamento ormai consolidato.
Secondo i giudici, indicazioni quali:
- “Saldo lavori come da contratto di appalto”;
- “Ultimazione lavori come da contratto”;
- “Acconto come da preventivo”;
- “Prestazioni come da accordi”;
non consentono, da sole, di individuare la natura, la qualità e la quantità delle operazioni fatturate.
L’articolo 21 del DPR 633/1972 richiede infatti che la fattura contenga elementi sufficienti a identificare con chiarezza i beni ceduti o i servizi prestati.
La Cassazione ha più volte affermato che la fattura costituisce elemento probatorio a favore del contribuente soltanto quando rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa e consente di comprendere concretamente l’operazione documentata.
Tra le pronunce più recenti si segnalano Cass. n. 13806/2026, Cass. n. 2929/2026 e Cass. n. 3225/2025, che si inseriscono in un orientamento consolidato già espresso, tra le altre, da Cass. n. 9912/2020 e Cass. n. 14296/2021.
Particolarmente significativa è l’ordinanza n. 11911/2026, nella quale la Suprema Corte ha confermato l’indeducibilità di costi documentati da fatture che riportavano esclusivamente le diciture “ultimazione lavori come da contratto di appalto” e “saldo lavori come da contratto di appalto”.
Secondo i giudici, il fatto che esista un contratto valido e perfettamente identificato non esonera dall’obbligo di descrivere adeguatamente l’operazione all’interno della fattura. Il contratto e la fattura svolgono infatti funzioni differenti e non possono essere considerati documenti alternativi tra loro.
L’importanza della descrizione delle fatture negli investimenti agevolati
Le sentenze sopra richiamate riguardano la deducibilità dei costi e la detrazione dell’IVA.
Tuttavia, il principio affermato dalla giurisprudenza appare particolarmente rilevante anche nell’ambito degli investimenti agevolati e, in particolare, del credito d’imposta ZES Unica 2026.
L’Amministrazione finanziaria deve infatti essere messa nelle condizioni di verificare, anche a distanza di diversi anni, che una determinata fattura sia effettivamente riferibile ad uno specifico investimento agevolato.
In sede di controllo occorre poter comprendere:
- quale bene è stato acquistato;
- quale impianto è stato realizzato;
- quale opera è stata eseguita;
- quale collegamento esiste tra la spesa sostenuta e l’investimento agevolato.
Più la descrizione della fattura è generica, maggiore sarà la necessità di ricostruire l’operazione attraverso documentazione esterna.
I limiti dei rinvii a documentazione esterna
Nella pratica professionale è frequente imbattersi in fatture che richiamano genericamente:
- preventivi;
- offerte commerciali;
- capitolati;
- computi metrici;
- ordini;
- contratti.
Si tratta di documenti certamente rilevanti e spesso indispensabili per ricostruire l’investimento.
Tuttavia, tali documenti normalmente non transitano attraverso il Sistema di Interscambio e potrebbero non essere immediatamente disponibili al verificatore che, a distanza di anni, esamina la pratica agevolativa.
Per questa ragione appare prudenziale evitare descrizioni che si limitino a rinviare a documentazione esterna senza consentire l’identificazione dell’operazione direttamente dalla fattura.
Naturalmente ciò non significa che il contratto, il computo metrico o il preventivo non debbano essere conservati. Al contrario, tali documenti restano fondamentali per documentare l’investimento. È però opportuno che la fattura mantenga una propria autonomia informativa.
Esempi di descrizioni da evitare e descrizioni preferibili
Una descrizione come:
“Saldo lavori come da contratto del 15/9/2026”
oppure:
“Acconto come da preventivo n. 34/2026”
fornisce informazioni molto limitate sul contenuto effettivo dell’operazione.
Risulta invece preferibile una descrizione del tipo:
“Saldo lavori di realizzazione impianto elettrico e impianti speciali relativi all’ampliamento dell’unità produttiva sita in Catania”
oppure:
“Fornitura e posa in opera di linea automatizzata per confezionamento prodotti alimentari destinata all’incremento della capacità produttiva dello stabilimento”
In questo modo il documento fiscale consente di individuare immediatamente l’oggetto dell’investimento senza rendere indispensabile la consultazione di documentazione ulteriore.
Alcune indicazioni pratiche
Nella maggior parte dei casi non è necessario trasformare ogni singola fattura di acconto in un documento particolarmente articolato.
Una soluzione ragionevole può essere quella di emettere le fatture di acconto secondo la normale prassi commerciale, predisponendo però una fattura finale di saldo contenente una descrizione completa e sufficientemente dettagliata delle opere eseguite, dei beni forniti o degli impianti realizzati.
In questo modo si ottiene un corretto equilibrio tra esigenze operative e necessità documentali.
Esempi di descrizioni utilizzabili nelle fatture relative ad investimenti ZES Unica 2026
Descrizioni da evitare
- Acconto come da preventivo n. 15/2026
- Saldo lavori come da contratto
- Fornitura come da offerta commerciale
- Realizzazione opere come da capitolato
- Prestazioni professionali come da incarico
Descrizioni preferibili
- Acconto per fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico destinato all’unità produttiva di Catania
- Saldo lavori di ampliamento capannone industriale consistenti nella realizzazione di struttura metallica e opere accessorie
- Fornitura di linea automatizzata per confezionamento prodotti alimentari destinata all’incremento della capacità produttiva dello stabilimento
- Realizzazione impianto elettrico e quadri di distribuzione a servizio del nuovo reparto produttivo
- Prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori relative all’intervento di ampliamento dell’unità produttiva
Conclusioni
Ad oggi la disciplina della ZES Unica non prevede formule obbligatorie da utilizzare nelle descrizioni delle fatture.
Ciò nonostante, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma l’importanza della capacità della fattura di rappresentare autonomamente l’operazione economica effettuata.
Poiché i controlli sui crediti d’imposta possono intervenire anche molti anni dopo la realizzazione dell’investimento, imprese, fornitori e professionisti farebbero bene a prestare particolare attenzione alla qualità delle descrizioni riportate nei documenti fiscali.
Una descrizione più accurata richiede pochi secondi in più al momento dell’emissione della fattura, ma può contribuire a ridurre significativamente il rischio di contestazioni future.