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Bonus Energia 15% e 30% nel 2022 anche per aziende ‘non energivore’

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L’art. 1 del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto l’estensione, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Riepiloghiamo gli incentivi per classe di consumi e periodi.

Energia elettrica

Stabiliti crediti d’imposta, pari ad una percentuale del costo della componente energia, diversi per classe di consumi.

Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Tale credito va utilizzato entro il 31 marzo 2023.

Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Un credito d’imposta pari al

15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Il credito connesso al secondo trimestre 2022 va utilizzato entro il 31 dicembre 2022, quello afferente al terzo trimestre 2022 va compensato entro il 31 marzo 2023.

Imprese aventi un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno

Per tali imprese, sicuramente rappresentanti una platea minore, i requisiti sono più stringenti. Rimandiamo all’utile rassegna IPSOA e all’assistenza diretta di Studio.

Gas naturale

Sono incentivate le imprese a forte consumo di gas naturale: le imprese, cioè, che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che operano nei settori industriali di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21/12/2021. Esclusi, quindi, bar e ristoranti.

Per tali imprese, sicuramente rappresentanti una platea minore, i requisiti sono più stringenti. Rimandiamo all’utile rassegna IPSOA e all’assistenza diretta di Studio.

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