Rottamazione-quinquies: si ricorda il termine del 30 aprile 2026 per la domanda di adesione

Come già comunicato ai clienti, si ricorda che la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente con modalità telematiche tramite i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione.

La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, nonché sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato, cioè dalle Prefetture. Rientrano inoltre, a determinate condizioni, anche carichi già interessati da precedenti definizioni agevolate decadute, incluse le precedenti rottamazioni e la rottamazione-quater, se al 30 settembre 2025 non risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.

Restano invece esclusi i debiti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. In particolare, non rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni, come ad esempio quelli relativi a tariffa rifiuti o bollo auto, né i debiti derivanti da attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate diversi da quelli conseguenti ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni. Sono inoltre escluse le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune, poiché la norma ammette solo quelle irrogate dalle amministrazioni dello Stato.

Per i carichi ammessi alla definizione agevolata, il contribuente versa solo il capitale, oltre alle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono invece dovuti interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le multe del Codice della strada irrogate dalle Prefetture, la definizione opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Quanto ai pagamenti, la legge consente di scegliere tra pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure pagamento rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite in 9 anni. Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dalla quarta rata in poi, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027, fino alle ultime tre rate del 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, trasmetterà ai contribuenti che hanno presentato domanda la comunicazione di accoglimento o di eventuale diniego. In caso di accoglimento, la comunicazione conterrà l’ammontare complessivo dovuto, il piano delle scadenze in base all’opzione scelta, i moduli di pagamento e le indicazioni per l’eventuale domiciliazione bancaria.

È importante ricordare anche gli effetti immediati della presentazione della domanda. Per i debiti definibili, Agenzia delle entrate-Riscossione non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà quelle già avviate, salvo il caso in cui si sia già svolto il primo incanto con esito positivo; restano però fermi eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti. Inoltre, per i debiti definibili, il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e del rilascio del DURC. Se esiste già una rateizzazione in corso sui medesimi debiti, gli obblighi di pagamento restano sospesi fino al 31 luglio 2026 e, in caso di accoglimento della domanda, alla stessa data le precedenti rateizzazioni vengono automaticamente revocate limitatamente ai debiti rottamati.

Occorre infine prestare molta attenzione alle regole sulla decadenza. In caso di scelta del pagamento in unica soluzione, il mancato o insufficiente versamento entro il 31 luglio 2026 determina la perdita dei benefici della misura. In caso di pagamento rateale, la decadenza si verifica se non viene pagata la prima rata, oppure se risultano non pagate due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano. La norma precisa però che, nel piano rateale, il contribuente può restare in arretrato con una rata diversa dall’ultima senza decadere immediatamente; resta però fondamentale monitorare il piano, perché il mancato pagamento dell’ultima rata comporta comunque la perdita della definizione. In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, i versamenti eseguiti restano acquisiti a titolo di acconto, riprendono i termini di prescrizione e decadenza e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973.

Per tutti i clienti interessati, si raccomanda di contattare tempestivamente lo Studio al fine di confermare il prospetto informativo al fine di predisporre correttamente la domanda entro il termine del 30 aprile 2026.

Considerata la necessità di analizzare le singole posizioni e di selezionare correttamente i carichi ammissibili, è opportuno non attendere gli ultimi giorni.