Il Sole 24 Ore del 22 ottobre 2026 (Norme e Tributi, a cura di Roberto Lenzi) richiama le imprese con un progetto ZES unica 2026 sul tema dei tempi di completamento degli investimenti. In assenza di chiarimenti sulla possibilità di distribuire su più anni un programma triennale, l’articolo indica come scelta prudente chiudere i progetti entro il 31 dicembre 2026, ove possibile e mantenendo le opere murarie entro il 50% della spesa. Questa nota riepiloga la questione, il quadro normativo e di prassi di riferimento e le verifiche da svolgere nelle settimane che restano.
Il quadro di riferimento
Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica è disciplinato dall’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 162), nel testo prorogato per il periodo 2026-2028. Per l’annualità 2026 sono agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Le tappe procedurali sono le seguenti.
| Adempimento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Investimenti 2026 | dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 | Art. 16 D.L. 124/2023; Risposta AdE n. 169/2026 |
| Comunicazione preventiva | dal 31 marzo al 30 maggio 2026 | Provv. Direttore AdE 30 gennaio 2026, n. 3882 |
| Comunicazione integrativa | dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza | Risposta AdE n. 169/2026 |
La comunicazione integrativa attesta la realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. Gli investimenti agevolabili devono far parte di un progetto di investimento iniziale ai sensi dell’art. 2, punti 49-51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER). Secondo la Risposta n. 169/2026, l’avvio del progetto coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni, o con altro impegno che renda irreversibile l’investimento, se anteriore. Il momento di effettuazione dell’investimento si determina in base agli artt. 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati.
L’articolo del Sole 24 Ore richiama inoltre il limite del 50% della spesa per le opere murarie.
Il punto aperto: il programma pluriennale
Secondo l’articolo, non è stato chiarito se un programma triennale possa prevedere le opere murarie in un esercizio e l’acquisto dei macchinari in uno o più esercizi successivi, mantenendo tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio. La questione riguarda in particolare i progetti articolati, nei quali costruzione, ampliamento o adeguamento degli immobili incidono in misura rilevante sull’investimento complessivo.
L’articolo segnala poi un limite della modulistica: i modelli disponibili non sembrano consentire una chiara articolazione su più anni del programma relativo agli investimenti immobiliari. L’assenza di una sezione dedicata non prova, di per sé, che la ripartizione pluriennale sia vietata, ma costituisce un elemento di incertezza operativa. Sul punto l’autore rileva che «non c’è nessuna conferma che uno stato di avanzamento sia agevolabile» e auspica un chiarimento tempestivo delle autorità competenti.
Per quanto risulta dal testo della Risposta n. 169/2026, l’Agenzia delle Entrate non fissa una durata specifica del progetto oltre al periodo agevolato 2026-2028 e rinvia alla comunicazione integrativa per l’attestazione degli investimenti realizzati. Alla data di pubblicazione di questa nota non si ha notizia di indicazioni ufficiali che consentano di dare per acquisita la ripartizione tra esercizi di opere murarie e macchinari.
Il momento di effettuazione dell’investimento
Il richiamo dell’Agenzia agli artt. 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR rende rilevante il criterio di competenza dell’art. 109, comma 2: per i beni mobili la spesa si considera sostenuta alla data di consegna o spedizione, ovvero a quella in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà se successiva; per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate.
Lettura prudenziale dello Studio, da verificare caso per caso: per le opere eseguite in appalto, riconducibili a prestazioni di servizi, il criterio dell’ultimazione porta a ritenere che le lavorazioni non ultimate al 31 dicembre 2026 possano non essere computabili nel 2026, e che né l’emissione della fattura né il pagamento di uno stato di avanzamento siano, da soli, sufficienti. È la stessa cautela che emerge dall’articolo e che spiega l’indicazione di chiudere i lavori entro fine anno.
Cosa verificare entro il 31 dicembre 2026
- Individuare, per ogni progetto, gli investimenti non ancora ultimati e la data prevista di consegna, collaudo o ultimazione dei lavori.
- Ricalcolare il rapporto tra opere murarie e spesa totale del progetto, tenendo conto di eventuali voci che potrebbero slittare al 2027.
- Raccordare contratti e cronoprogrammi con la scadenza: tempi di consegna dei macchinari, penali, verbali di ultimazione lavori, collaudi.
- Conservare la documentazione che prova la data di consegna e di ultimazione (documenti di trasporto, verbali, certificati).
- Verificare se la comunicazione preventiva comprende investimenti destinati a non essere realizzati nel 2026 e valutarne l’effetto sulla comunicazione integrativa del 3-17 gennaio 2027.
- Seguire gli aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate, della Struttura di missione ZES e della modulistica fino alla chiusura dell’anno.
Fonti
- Roberto Lenzi, «Entro l’anno opportuno completare i progetti Zes», Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2026, Norme e Tributi (versione online NT+ Fisco del 21 ottobre 2026).
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 169/2026, copia riportata da Fisco e Tasse.
- Incentivimpresa, ZES unica 2026: cosa cambia e le scadenze che restano.
- Normativa: art. 16 D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 162); Provv. Direttore Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882; Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punti 49-51; artt. 109 e 110 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Avvertenza
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e divulgative. Non costituisce parere professionale né consulenza, non tiene conto della situazione specifica dei singoli progetti e non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell’autore. La valutazione del caso concreto richiede l’esame dei fatti e della documentazione. Norme e chiarimenti citati sono riferiti alla data di pubblicazione.
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